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UNIONE DEI COMUNI TREXENTA
SENORBÌ – GESICO - GUAMAGGIORE – GUASILA - ORTACESUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

STATUTO
PER L’ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE TRA COMUNI DI
SENORBÌ - GESICO – GUAMAGGIORE- GUASILA - ORTACESUS



SENORBI’ lì 04.10.2007

Il Sindaco del Comune di Senorbì _____ Sanna Adalberto _____

Il Sindaco del Comune di Gesico _____ Schirru Terenzio _____

Il Sindaco del Comune di Guamaggiore _____ Mungianu Gian Franco _____

Il Vice Sindaco del Comune di Guasila _____ Beniamino Ghiani _____

Il Vice Sindaco del Comune di Ortacesus _____ Gesualdo Marras _____





ALLEGATO alla Delibera Assembleare n. 05 dell’ 11 luglio 2007
e alla deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni della Trexenta n° 08 del 04.10.2007



STATUTO

PER L’ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE TRA I COMUNI DI
SENORBÌ – GESICO - GUAMAGGIORE –– GUASILA –ORTACESUS


SOMMARIO

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI


Art.1 - Istituzione dell'Unione tra i Comuni di Senorbi - Gesico - Guamaggiore – Guasila - Ortacesus
Art. 2 - Finalità dell'Unione
Art.3 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
Art.4 - Adesione e durata dell'Unione
Art.5 - Recesso di un Comune, scioglimento dell'Unione e gestione delle controversie
Art. 6 - Funzioni dell'Unione e procedimento per il trasferimento delle competenze
Art.7 - Modalità di attribuzione di ulteriori competenze all'Unione

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

Art. 8 - Organi dell'Unione
Art. 9 - Composizione ed organizzazione interna
Art.10 - Competenze
Art.11 - Diritti e doveri dei membri dell’assemblea
Art. 12 - Decadenza e dimissioni dei componenti l’assemblea
Art. 13 - Elezione del Presidente
Art.14 - Composizione e nomina del Consiglio di amm.ne dell'Unione
Art. 15 - Il Presidente
Art.16 - Il Vicepresidente
Art.17 - Linee programmatiche
Art.18 – Il Consiglio di amministrazione dell'Unione
Art. 19 - Dimissioni e revoca dalla carica di membro del Cda
Art. 20 - Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente
Art.21 - Normativa applicabile
Art.22 - Conferenza dei Sindaci

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.23 - Principi generali
Art.24 - Principi in materia di gestione del personale
Art.25 - Principi di collaborazione
Art.26 - Principi della partecipazione
Art.27 - Principi in materia di servizi pubblici locali



TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA’

Art.28 - Finanza e patrimonio dell’Unione
Art.29 - Bilancio e programmazione finanziaria
Art.30 - Ordinamento contabile e servizio finanziario
Art.31 - Revisione economica e finanziaria
Art.32 - Nucleo di valutazione e controllo interno di gestione
Art 33 - Affidamento del servizio di tesoreria


TITOLO V
TRASPARENZA - ACCESSO E PARTECIPAZIONE

Art.34 - Trasparenza
Art.35 - Albo delle pubblicazioni
Art.36 - Accesso ed informazione

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.37- Segretario e Vice Segretario
Art.38- Atti regolamentari
Art.39- Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
Art.40- Modificazioni, integrazioni o abrogazioni dello Statuto
Art.41- Norma finanziaria
Art.42- Norma finale


Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI






Art. 1
Istituzione dell'Unione tra i Comuni di Senorbì – Gesico – Guamaggiore – Guasila - Ortacesus

1. Il presente Statuto, approvato dai Consigli Comunali di Senorbi - Gesico – Guamaggiore – Guasila – Ortacesus con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell’Unione denominata Unione dei Comuni di Senorbì - Gesico – Guamaggiore – Guasila - Ortacesus.
2. La sede dell’Unione è situata nella Via Campiooi a Senorbì. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
3. L'ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. L Unione può dotarsi, con delibera assembleare, di un proprio stemma, di gonfalone e logo, la cui riproduzione e l'uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.
5. I Comuni aderenti si impegnano, per le funzioni ed i servizi di seguito indicati, di non appartenere contemporaneamente o di aderire ad altra Unione oppure di esercitarli tramite altra forma di cooperazione.
6. L’assemblea dell'Unione potrà deliberare il cambiamento della sede anche con trasferimento in altro Comune. Detta deliberazione non comporterà modifica statutaria.




Art. 2
Finalità dell'Unione

1.L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono. Con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
2. L'Unione costituisce, ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267\2000, l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata, sia quelli contemplati nel presente Statuto, che quelli che verranno successivamente conferiti con leggi dello Stato o della Regione.
3. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali.
4. L 'Unione è lo strumento di collaborazione di soggetti associati, dotato di personalità giuridica, potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.




Art. 3
PRINCIPI E CRITERI GENERALI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1.L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
2. In particolare l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; uniforma i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti Pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione
funzionale tra indirizzo politico e gestione; assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.




Art. 4
Adesione e durata dell'Unione


1.L 'Unione è costituita a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso di cui al successivo articolo cinque.
2.I Comuni che intendono aderire all'Unione, dopo la sua costituzione, presentano richiesta all'Unione medesima, con allegata deliberazione del Consiglio Comunale divenuta regolarmente esecutiva.




Art. 5
Recesso di un Comune, scioglimento dell'Unione e gestione delle controversie

1.Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2.Il recesso deve essere deliberato entro il mese di ottobre ed ha effetto
a decorrere dal primo gennaio dell' anno successivo.
3.Nell'ipotesi di recesso di alcuni dei Comuni la gestione dei servizi e del personale demandati all'Unione è riaffidata ai recedenti.
4.Lo scioglimento dell’Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti e del personale facenti capo all'Ente soppresso.
5.I termini e l’accadimento di cui ai commi due e tre debbono, in ogni caso, consentire la possibilità della iscrizione a bilancio, dei singoli Comuni, degli stanziamenti relativi alle funzioni e/o servizi riassunti nonché consentire il rispetto dei termini di legge per l’adozione delle deliberazioni delle tariffe ed aliquote d'imposta e, comunque, di quanto previsto dal T.U. n. 267\2000.
6.Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta da un esperto nominato dalla giunta del Comune interessato, da un esperto nominato dal Cda dell’Unione e da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente.


Art. 6

Funzioni dell'Unione e procedimento per il trasferimento delle competenze

1.I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.
2.Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Comuni dell'Unione e si perfeziona mediante una deliberazione dell’Assemblea dell'Unione di recepimento, dalla quale, anche con rinvio all'eventuale soluzione transitoria prevista dagli atti Comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla comunità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano. A seguito dei trasferimenti delle competenze su di una determinata materia l’Unione diviene titolare di tutte le funzioni occorrenti per il suo espletamento e ad essa direttamente competono le annesse imposte, tasse, tariffe e/o contributi, ivi comprese quelle relative alla determinazione, accertamento e riscossione, sia in forma volontaria che coattiva.
3.Il procedimento di trasferimento di tutti gli adempimenti connessi alle trascrizioni, le volture e quant’altro occorrente, comporta il legittimo subentro dell’Unione nella titolarità ed dei rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare, in ogni caso, il trasferimento di tali competenze, delegando all’Unione il compito di gestire, in nome e per conto del Comune interessato, la tutela di tali rapporti, ovvero, in caso di inerzia protrattasi per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l’ha inoltrata. Il conflitto di competenze, attivo o passivo, fra l’Unione ed uno o più Comuni, relativamente alla titolarità all’esercizio delle funzioni amministrative oggetto del trasferimento, è risolto con le modalità di cui al precedente art.5.

4.E’ attribuito all’Unione l’esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

SERVIZIO TRIBUTI

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

SERVIZIO POLIZIA URBANA E RURALE – AMMINISTRATIVA - GIUDIZIARIA E PUBBLICA SICUREZZA.

SERVIZI TECNICI

SERVIZIO STATISTICA

SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO E DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

SERVIZIO RAGIONERIA

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

DIFENSORE CIVICO

UFFICIO UNICO DEGLI ESPROPRI

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE E CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE

SERVIZIO DI SEGRETERIA

COORDINAMENTO NEI SETTORI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI E DELLA PROTEZIONE CIVILE


TRASPORTO LOCALE E SCOLASTICO

MENSA SCOLASTICA

SERVIZI CIMITERIALI

RETRIBUZIONI, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

CONTRATTAZIONE DECENTRATA

SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

SERVIZI AMBIENTALI

GESTIONE DEI SERVIZI CATASTALI

GESTIONE DI APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE ED OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DI UN O PIU COMUNI E/O DELL’UNIONE

SERVIZIO COMMERCIO

SERVIZIO ANAGRAFE

SERVIZI CULTURALI

SERVIZIO LEGALE E DI CONCILIATURA


L’individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e, comunque, tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell’unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenza comunale.

Art. 7
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI COMPETENZE ALL’UNIONE


1.Il trasferimento di ulteriori competenze all’Unione è deliberato dai Consigli Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, entro il mese di ottobre ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo. Con lo stesso atto, i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.
2.In ogni caso il trasferimento delle ulteriori competenze deve essere fissato in modo da consentire, all'Unione ed ai singoli Comuni, il rispetto dei principi per quanto attiene i rispettivi bilanci e tariffazioni.

 

Titolo II

ORGANI DI GOVERNO




Art. 8
Organi

Sono organi di governo dell'Unione: il Presidente, l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.
Tali Organi durano in carica cinque anni, salvo quanto stabilito nel presente Titolo.





Art. 9
Composizione ed organizzazione interna

1.l’Assemblea dell’Unione è composta secondo le prescrizioni della legge regionale n° 12/2005.
2.L’assemblea è composta da un rappresentante per ogni Comune associato.
3.Ciascun Consiglio Comunale designa il proprio rappresentante scegliendolo tra il Sindaco o un Assessore.
4. L’Assemblea dell’Unione adotta un proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.




Art. 10
Competenze

1.L’Assemblea determina l'indirizzo politico - amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge.
2.Le linee programmatiche dell'Ente, proposte dal Presidente ed approvate dall’Assemblea, costituiscono il principale atto di riferimento sul quale l’Assemblea esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico - amministrativa dell'Ente.
3.L’assemblea disciplina, con propri Regolamenti adottati su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Unione, l'organizzazione dell'Ente, lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate ed i rapporti, anche finanziari, tra questo ed i Comuni associati.
4.L’Assemblea definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società, nelle quali l'Unione subentra ai Comuni, nonché la nomina dei rappresentanti dell’Assemblea dell'Unione presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società ad esso espressamente riservata dalla legge.
5.L’Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.




Art. 11
Diritti e doveri dei Componenti l’Assemblea

1.I componenti l’assemblea rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2.Esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento interno dell’Assemblea.




Art. 12
Decadenza e dimissioni dei componenti l’Assemblea

1.Decade il Componente dell’Assemblea che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori dell’Assemblea. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte dell’Assemblea della suddetta condizione risolutrice.
2.Per le dimissioni dalla carica di componente trova applicazione la normativa prevista dalla legge per i Consiglieri Comunali.
3.La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di componente dell’Assemblea appena divenute efficaci.





Art. 13
Elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente

1.Al suo interno l’Assemblea elegge il consiglio di amministrazione, formato da non più di quattro elementi oltre al presidente.
2.Le indennità del presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione non possono superare rispettivamente, quelle del sindaco e degli assessori del comune più popoloso facente parte dell’associazione.




Art. 14
Composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Unione

3.Il Consiglio di Amministrazione dell'Unione è composta da un massimo quattro componenti e dallo stesso Presidente.
4.La Nomina avviene secondo quanto stabilito dall’art. 13 del presente Statuto e comunque in ossequio alla legge regionale 12/2005.




Art. 15
Il Presidente

1.Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei membri del Consiglio di Amministrazione.
2.Sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea dell'Unione, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società. 





Art. 16
Il Vicepresidente

1.Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i membri del Cda, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento, anche temporaneo.


Art. 17
Linee programmatiche

1.Entro il termine di (90) novanta giorni dalla seduta d'insediamento, il Presidente, sentito il Cda dell'Unione, presenta all’Assemblea le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2.Ciascun consigliere può intervenire nella definizione del programma, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti. A tale fine il documento programmatico è depositato nella Segreteria, a disposizione dei membri dell’Assemblea, almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per la presentazione all’Assemblea. L’Assemblea delibera sul documento, con votazione palese, a maggioranza assoluta.
3.Con le stesse modalità sono apportate integrazioni e/o modifiche alle linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere nel corso del mandato.
4.L’Assemblea provvede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche. A tale fine il Consiglio di Amministrazione dell'Unione riferisce annualmente, entro il 30 settembre, sulla propria attività, sull'andamento dei servizi, sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione e dei programmi settoriali deliberati.
5.Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente da comunicazione all’Assemblea dello stato di attuazione delle linee programmatiche..




Art. 18
Il Consiglio di Amministrazione dell'Unione

1.Il Consiglio di Amministrazione dell'Unione collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2.Il Presidente affida ai singoli componenti il Cda il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3.Il Consiglio di amministrazione da dell'Unione adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano, dalla legge o dal presente Statuto, direttamente attribuiti alla competenza dell’Assemblea, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di coordinamento o di direzione.




Art. 19
Dimissioni e revoca dalla carica di Componente il Consiglio di Amministrazione


1.Le dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione vanno presentate al Presidente dell'Unione. Sono irrevocabili, ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2.La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco o Assessore nel Comune di provenienza, determina la cessazione dall'ufficio di membro del Cda dell’Unione.
3.Il Presidente provvede alla sostituzione dei componenti del Cda dimissionari o cessati dall'ufficio, dandone motivata comunicazione all’Assemblea. 





Art. 20
Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente

1.Per la sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente trovano applicazione le disposizioni contenute negli artt. 52 e 53 del T.U. 267\2000.
2.Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione, di diritto, dalla carica di Presidente dell'Unione.
3.Ogni causa di cessazione della carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione del Consiglio di Amministrazione.




Art. 21
Normativa applicabile

Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione ed ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli Amministratori degli Enti Locali e della legge Regionale n° 2/2007.



Art. 22
Conferenza dei Sindaci

1.E' costituita la Conferenza dei Sindaci che è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione. Si riunisce di norma ogni due mesi.
2.E’ presieduta dal Presidente dell'Unione che può chiederne la convocazione ogni qual volta lo ritenga opportuno o con motivata istanza da parte degli altri componenti, per acquisire pareri sulle attività demandate all’Unione, oltre a quanto espressamente previsto dalle leggi.
3.Uno specifico regolamento interno ne disciplina il funzionamento.

 

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA


Art. 23
Principi generali

1.L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è determinato, nel rispetto della legge, del presente Statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dal Cda dell'Unione.
2.L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti.




Art. 24
Principi in materia del personale

1.L’unione dei comuni, nei limiti e con le modalità stabilite dall’apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento dei servizi ricorrendo, in primis, al trasferimento del personale dei comuni operanti nell’ambito delle funzioni attribuite all’unione. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione della propria struttura burocratica, diffondendo la conoscenza delle tecniche gestionali e curandone la progressiva informatizzazione.
2.Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
3.Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente degli Enti Locali.




Art. 25
Principi di collaborazione

1.L’Unione individua con i Comuni aderenti forme di collaborazione organizzative idonee a rendere la reciproca azione amministrativa più efficace, efficiente, economica e trasparente.
2.Il Consiglio di Amministrazione dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e/o mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco, comando o mobilità, se del caso anche mediante rotazione, sia a tempo pieno che parziale. L 'Unione, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle funzioni di propria competenza, può, altresì, avvalersi degli istituti della mobilità volontaria o d'ufficio.
3.Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i Comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di coordinamento o di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.
4.L 'Unione adotta iniziative dirette ad omogeneizzare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
5.L 'Unione, nell'esercizio delle funzioni attribuite, assicura la consulenza giuridica, amministrativa e tecnica necessaria, anche, ove necessario, mediante il ricorso a consulenze esterne.

 

Art. 26
Principi della partecipazione


1.L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dall’Assemblea dell'Unione.
2.L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di erogazione dei servizi da essa direttamente od indirettamente assunti, lo strumento della carta dei servizi, debitamente certificata secondo le norme ISO- 9001, quale parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.




Art. 27
Principi in materia di servizi pubblici locali


1.L 'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2.L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso formalizzato con atto consiliare ad hoc.
3.In caso di recesso o scioglimento dell'Unione, si applicano le disposizioni di cui all'art.5 del presente Statuto.



TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA'




Art. 28
Finanze e patrimonio dell'Unione

1.L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e di quelle provenienti dai trasferimenti.
2.L 'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3.Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali, regionali, provinciali, dell'Unione Europea e di altri Enti disponibili a favore delle forme associative. 
4.Le risorse proprie attengono alle tasse, tariffe e contributi sui servizi e funzioni conferiti
5.I trasferimenti sono definiti sulla base del seguenti parametri:
a)popolazione complessiva dei Comuni facenti parte dell'Unione;
b)numero dei Comuni aderenti all'Unione;
c)numero dei servizi gestiti in forma associata.
6.I trasferimenti straordinari dei Comuni riguardano singole causali predefinite
previo accordo con i Comuni dell'Unione.
7.L'Unione ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi derivanti dai conferimenti degli EE.LL. associati, da trasferimenti dello Stato della Regione, dalla Provincia, dall'Unione Europa, e/o da altri Enti pubblici e/o privati. 
8.I beni dell'Unione sono inventariati secondo le norme stabilite nel Regolamento di Contabilità.
9.L’unione, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri, provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni, provvede a ripartire tale onere sugli Enti aderenti in misura proporzionale alla popolazione residente. E' demandato al Consiglio dell'Unione l'approvazione di apposito Regolamento di Contabilità che disciplini, fra l’altro, anche le modalità di conferimento delle risorse da parte dei singoli Enti.




Art. 29
Bilancio e programmazione finanziaria

1.L 'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine i Comuni curano di deliberare i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.
2.Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.


Art. 30
Ordinamento contabile e servizio finanziario

L'ordinamento contabile dell'Unione, ed in particolare la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinate dalla legge e dal Regolamento di Contabilità approvato dall’Assemblea dell'Unione.




Art. 31
Revisione economica e finanziaria

1.L’Assemblea dell'Unione elegge un Revisore dei Conti iscritto nel Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia e scelto fra quelli in possesso di specifica, comprovata e documentata competenza acquisita svolgendo le funzioni di Revisore dei Conti presso Comuni, Province, Comunità Montane e Unione dei Comuni.
2.Il Revisore dei Conti è, altresì, scelto nel rispetto delle norme contenute nell'art. 234 del D.Lgs. 267\2000. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla Legge. Dura in carica anni 3 (tre), rinnovabili per ulteriore 3 (tre), ed è revocabile esclusivamente per inadempimenti al mandato conferitogli tassativamente previsti dalla legge.
3.Il Revisore dei Conti ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte al Cda ed all’Assemblea dell'Unione.
4.Il Revisore dei Conti collabora con l’Assemblea dell'Unione nelle funzioni di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del Regolamento di Contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile, contrattuale e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del rendiconto consuntivo dell'Unione e delle sue istituzioni. Svolge tutte le altre funzioni analiticamente elencate nell’art. n. 239 del T.U 267/2000 nonché quelle eventualmente attribuitegli e non contemplate nel predetta fonte normativa.
5.Il Revisore dei Conti risponde, inoltre, della veridicità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all’ Assemblea dell'Unione, ove necessario alla Corte dei Conti, e, quando ne ravvisi i presupposti, alla Magistratura Ordinaria.




Art. 32
Nucleo di Valutazione e Controllo Interno di Gestione

1.Il Nucleo di Valutazione e di Controllo Interno di Gestione è un Collegio composto da tre membri che operano in posizione di autonomia funzionale e riferiscono, sull’attività svolta, al Presidente dell'Unione almeno due volte all'anno.
2.Svolge le funzioni di valutazione dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi. Espleta, inoltre, le funzioni di supporto per la valutazione del restante personale, ai sensi e nell’osservanza, del contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dall'Ente.
3.Il Nucleo di Valutazione e di Controllo Interno di Gestione è costituito da due componenti esterni, esperti in gestione del personale e tecniche di monitoraggio e dal Segretario dell’Unione che funge da Presidente. Qualora il Presidente sia incompatibile possono essere fatte scelte alternative.
4.Le funzioni di Segretario del Nucleo di Valutazione e Controllo Interno di Gestione potranno essere svolte da personale, anche estraneo alla dotazione organica dell’unione scelto dallo stesso Nucleo, tra individui in possesso almeno del titolo di studio della scuola Media Superiore. In tale ipotesi il compenso da corrispondere al Segretario è posto a carico dei componenti il Nucleo di Valutazione e Controllo Interno di Gestione.
5.I componenti il Nucleo di Valutazione e Controllo Interno di Gestione sono nominati con provvedimento del Presidente dell'Unione, su proposta del Cda, che ne determina anche il compenso annuo. Durano in carica tre anni e sono rinnovabili.
6.Al verificarsi di cause di incompatibilità o di comprovata scarsa efficienza nell'attività di competenza, l'Ente può risolvere il rapporto con tutti i componenti il Nucleo od anche con uno solo di essi.
7.Il Nucleo svolge la sua attività in modo collegiale. Può richiedere agli uffici informazioni od estrazione di copie di atti e/o documenti ed effettuare verifiche dirette.




Art. 33
Affidamento del servizio di Tesoreria

Il servizio di Tesoreria dell'Ente è affidato, mediante estensione dell'affidamento in corso, ad uno degli Istituti cassieri dei Comuni che attualmente costituiscono l'Unione, previa gara esplorativa indetta fra tutti gli Istituti cassieri di dette Amministrazioni.

 

TITOLO V
TRASPARENZA - ACCESSO – PARTECIPAZIONE






Art. 34
Trasparenza

1.L'Unione uniforma la propria attività al principio della trasparenza. A tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini per garantire l'imparzialità e la trasparenza della gestione.
2.L'Unione, allo scopo di favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza i mezzi ritenuti più idonei che le tecniche di comunicazione consentono.
3.All'inizio ed alla fine del mandato o dell'incarico, i componenti del Cda dell'Unione, comunicano i redditi posseduti. Le modalità di prestazione, di deposito e di pubblicazione dei relativi dati, sono stabiliti dal Regolamento per il funzionamento degli Organi.




Art. 35
Albo delle Pubblicazioni

1.L'Unione ha un Albo Pretorio per le pubblicazioni degli atti che, per disposizione di legge, debbono essere portati a conoscenza degli utenti. Detti atti, contestualmente all'affissione all'Albo, devono essere trasmessi ai Comuni associati affinché li affiggano ai propri Albi Pretori.
2.L'Unione deve garantire la massima accessibilità degli atti affissi a tutti i cittadini.




Art. 36
Accesso ed informazione

L'avvio del procedimento amministrativo, ove non siano riscontrabili esigenze di particolare celerità, da evidenziare nel provvedimento, deve essere comunicato oltre che ai diretti interessati ai terzi cui possa eventualmente arrecare pregiudizio, seppure indirettamente. 


TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI




Art. 37
Segretario e Vice Segretario

1.Il Segretario dell’Unione assolve alle funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti svolgendo in particolare, funzioni di legalità, imparzialità e garanzia dei procedimenti amministrativi. Assiste alle sedute degli Organi Collegiali, cura la redazione dei verbali e rogita i contratti dell’Ente.
2.In caso di assenza od impedimento, anche temporaneo del Segretario, tutte le funzioni sono espletate da un Vice-Segretario.
3.Il Segretario dell’Unione è uno dei Segretari Comunali, o un Funzionario di cat D3 dipendente di uno dei Comuni dell’Unione in possesso di Laurea prevista per accedere alla Carriera di Segretario Comunale. E’ nominato dal Presidente.




Art. 38
Atti regolamentari

1.Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, l’Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Unione, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, l’Assemblea dell'Unione applica, in quanto compatibile, il Regolamento Consigliare del Comune di Senorbi’.




Art. 39
Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1.Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2.Gli Organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.




Art. 40
Modificazioni, integrazioni od abrogazioni dello Statuto

1.Le proposte di modificazione, integrazione od abrogazione del presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea dell’Unione a maggioranza qualificata dei componenti in carica.
2.Le proposte di modifica, integrazione od abrogazione, come deliberate al primo comma del presente articolo, sono inviate ai Consigli Comunali facenti parte dell'Unione, i quali devono deliberare al riguardo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, col voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio. S'intende approvata, quando la maggioranza dei Comuni componenti l'Unione deliberi in senso favorevole. I Consigli Comunali invieranno al Presidente dell'Unione l'atto deliberativo di modifica, integrazione od abrogazione statutaria entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta esecutività. Il Presidente provvederà a mettere all'ordine del giorno dell’Assemblea dell'Unione l'atto di ratifica statutaria. Sarà cura del Presidente provvedere alla stipula dell'atto pubblico di modifica, integrazione od abrogazione statutaria entro 30 (trenta) giorni dalla data di ratifica da parte dell'Unione.




Art. 41
Norma finanziaria

1.In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto. Determinata l’entità del fondo, ciascun Comune partecipa proporzionalmente al numero dei propri abitanti desunto dall’ultimo rendiconto della gestione approvato.




Art. 42
Norma finale

1.Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti Locali.
2.Dopo l’approvazione dei singoli Consigli Comunali, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.A.S.), ed affisso all' Albo Pretorio dell'Unione e dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi. Entra in vigore decorsi trenta giorni dall’affissione all'Albo Pretorio dell’Unione e dei Comuni partecipanti.